Moio della Civitella: Comune fissa le regole per le emissioni sonore

Antonio Pagano
Concerto

Il Comune di Moio della Civitella, con a capo il Sindaco Enrico Gnarra, fissa le regole per disciplinare la diffusione di musica nei pubblici esercizi, particolarmente nelle ore serali e notturne, in vista dell’estate.

La diffusione sonora, all’intero e all’esterno dei locali, per le attività libere deve essere percepita e circoscritta entro il ristretto ambito di pertinenza del pubblico esercizio, al servizio dei soli avventori e non costituisca disturbo alla quiete e alle occupazioni di altre persone e/o attività. Tale attività di diffusione sonora/rumorosa sulle aree esterne è consentita, in ogni caso, entro il limite salve orarie ore 9.00-13.30 e il limite 16.00-24.00.

Gli intrattenimenti e/o gli spettacoli soggetti alla disciplina abilitante della SCIA, sia che si svolgono all’interno o all’esterno dei locali del pubblico esercizio, non possono iniziare prima delle ore 17.00 e devono cessare entro le ore 23.59 dello stesso giorno di inizio. Ciascun pubblico esercizio potrà effettuare massimo due intrattenimenti al mese, nel periodo ottobre – maggio e quattro al mese nel periodo giugno – settembre. L’avvio dell’attività è soggetto alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, da presentarsi nelle forme previste al competente Suap Cilento, con sede a Vallo della Lucania, pena il divieto di inizio. Sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione gli spettacoli che si protraggono oltre le ore 24.00 del giorno di inizio e gli intrattenimenti che si svolgono in locali con capacità di oltre 200 persone. Ove autorizzato, l’intrattenimento/spettacolo non può iniziare prima delle ore 17.00 e deve cessare entro le ore 01.00 del giorno successivo.

È consentito protrarre di un’ora di fine dell’intrattenimento/spettacolo, rispetto all’orario autorizzato, qualora l’intrattenimento/spettacolo coincida con manifestazioni, ricorrenze, feste patronali, eventi e/o periodi che riscuotono un forte interesse pubblico.

L’esercizio di uno spettacolo in assenza di SCIA o di autorizzazione è sanzionato con somme a partire da 258, 00 euro ad 1.549,00 euro; è considerata violazione, inoltre, l’esercizio di un’attività musicale, di intrattenimento o di spettacolo oltre l’orario massimo stabilito.

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