Stagione balneare: ecco le regole da seguire lungo la costa tra Capaccio e Ascea

Redazione Infocilento
Guardia Costiera

La Capitaneria di Porto di Agropoli ha pubblicato un’ordinanza che fissa le regole da seguire durante la stagione balneare nel territorio di sua competenza che comprende, oltre ad Agropoli, anche Capaccio Paestum, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino ed Ascea.

Zone per la balneazione

  1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, sono quelle ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi. La zona di mare riservata alla balneazione può essere ridotta nei casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei ad altro uso (es: campi boe per ormeggio unità, ecc.) nonché in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dai porti.
  2. Il LIMITE DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE deve essere segnalato dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, e dai Comuni costieri, ovvero, altro ente gestore competente per le spiagge libere, mediante il posizionamento, per tutto il fronte mare di competenza, di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa. Il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre). Sui predetti gavitelli è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità, ovvero, occultarne la vista. I titolari/gestori stessi, i Comuni costieri o altro ente gestore competente, devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo senza ritardo al loro esatto riposizionamento. In alternativa potranno utilizzarsi, previa comunicazione alla locale Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.
  3. I titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e i Comuni costieri, ovvero altro ente gestore competente per le spiagge libere, hanno l’obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto – c.d. LIMITE ACQUE SICURE. Il limite delle acque sicure è di mt. 1,00 di profondità e deve essere segnalato, per tutto il tratto del fronte mare di competenza, mediante l’apposizione di gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 30 metri l’uno dall’altro. Il numero di gavitelli bianchi non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre).
  4. Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi, etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico, i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari e i Comuni costieri, ovvero altro ente gestore competente, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l’utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.
  5. I Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti, in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, hanno l’obbligo di apporre sulle spiagge – in posizione ben visibile – adeguata segnaletica
  6. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, negli orari compresi
    tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
    a. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, compresi windsurf, kite-surf e dispositivi freewheling, ovvero, utilizzare dispositivi tipo jetlev flyer, flyboard e similari. E’ fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d’istituto, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Questi ultimi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO” e devono adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
    b. esercitare la pesca o, comunque, lasciare in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
    c. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
    d. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato anche telecomandato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto, quando necessario, per i mezzi di soccorso o di polizia. Sono fatte salve ulteriori restrizioni a cura dell’ente competente a regolamentare il volo (ENAC).
  7. Le zone di mare riservate alla balneazione possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio per il solo raggiungimento della battigia e/o di pontili al fine di consentire lo sbarco/imbarco di persone, ovvero, per tirare a secco le unità stesse, ove previsto, nonché per il raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito, purché a lento moto (velocità minima di manovra). Esclusivamente in casi di emergenza, le unità navali a motore, a vela o propulsione mista, se condotte a remi e con la vela abbassata, possono attraversare la zona riservata alla balneazione, fuori dai corridoi di lancio, per il solo tempo strettamente necessario alla risoluzione dell’emergenza. In tal caso l’attraversamento
    deve avvenire manovrando con prudenza e prestando la massima attenzione ai bagnanti.
  8. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l’assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

Zone vietate alla balneazione

La balneazione è permanentemente VIETATA:
a. nei porti e negli approdi;
b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, salvo quando diversamente stabilito da specifiche ordinanze;
c. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;
d. all’interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 5;
e. all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio/ormeggio di unità navali;
f. alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
g. nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
h. in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
i. in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Altri divieti

Durante la stagione balneare nel Circondario Marittimo di Agropoli è vietato:
a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia essendo strumentale all’attività di soccorso. Sono fatte salve eventuali deroghe appositamente concesse dall’Autorità marittima in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi. E’ altresì vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare a cura dell’assistente ai bagnanti;
b. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela e salvaguardia della vita umana in mare;
c. transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e
perpendicolarmente alla linea di costa.

  1. Chiunque eserciti attività subacquee, in conformità a quanto previsto dall’art. 91 del D.M. 146/2008, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca e, di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d’orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d’appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull’unità dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludicodiportistico è comunque disciplinato con apposita Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.
  2. Chiunque voglia nuotare fuori delle acque riservate alla balneazione ha l’obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l’attività subacquea, in tal caso, però, lo stesso deve essere collegato al nuotatore con una sagola di lunghezza massima di 3 metri. In subordine, al fine di rendersi ben visibile, il nuotatore può indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l’ambiente marino.
  3. L’attraversamento a motore e/o a vela della zona di mare riservata alla balneazione come definita all’art. 2, comma 1, è consentito, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio.
  4. L’attraversamento della fascia di cui al comma 1 è consentito, fuori dai corridoi di lancio, soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.
  5. I divieti, gli obblighi, le condizioni e le caratteristiche dei corridoi di lancio sono disciplinati da apposita ordinanza emanata da questa Autorità marittima.
  6. I corridoi di lancio sono delle corsie di larghezza non inferiore ai 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa e si estendono sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Tali corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore rosso, distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri, collegati con sagole galleggianti ben visibili. La distanza dei gavitelli deve essere ridotta nei casi in cui il corridoio di lancio abbia una estensione inferiore a 200 metri in modo da rendere lo stesso comunque visibile e chiaramente individuabile. All’imboccatura del corridoio di lancio, lato mare, devono essere posizionate bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli più esterni. All’inizio del corridoio di lancio, lato spiaggia/scogliera, deve essere posizionato un cartello segnaletico con le caratteristiche di cui all’art. 1 punto 4, recante la dicitura: Attenzione. Corridoio di lancio – divieto di balneazione
  7. All’interno dei corridoi di lancio, le unità navali devono procedere con la massima prudenza, alla minima velocità di governo e con rotte dirette verso l’uscita o l’ingresso (atterraggio/partenza), senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. E’ fatto divieto a qualsiasi unità di ormeggiare, stazionare o ancorare all’interno dei corridoi di lancio.
  8. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l’esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio di natanti. Devono essere installati preferibilmente nei limiti laterali delle concessioni/specchi acquei di competenza, in modo tale da non pregiudicare l’attività di balneazione.
  9. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti, ovvero in prossimità delle grotte di superficie visitabili con unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti.
  10. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, ovvero i Comuni costieri o altro ente gestore competente, hanno l’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del corridoio di lancio di propria competenza, nonché curarne la manutenzione, garantendo il
    riposizionamento dei gavitelli in caso di spostamento/rimozione.

Assistenza e salvataggio

  1. I titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico, devono attivare il servizio di assistenza e salvataggio. Gli stessi hanno l’obbligo di trasmettere, entro la data di apertura, la scheda notizie, di cui all’allegato A, all’Autorità Marittima competente per territorio. In caso di cambio del personale che effettua il servizio di assistenza e salvataggio, anche durante la stagione balneare, dovrà essere trasmessa una nuova scheda con i nuovi dati.
  2. Nei periodi non compresi nella stagione balneare così come stabilita dalle ordinanze dei Comuni costieri, qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari intendano operare esclusivamente per finalità elioterapiche, dovranno issare
    bandiera rossa ed esporre uno o più cartelli monitori, ben visibili dagli utenti e redatti in più lingue (almeno inglese, francese e tedesco), aventi le caratteristiche e recanti la seguente dicitura:
    ATTENZIONE
    BALNEAZIONE NON SICURA
    PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO. STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI
  3. Nelle spiagge libere i Comuni costieri, ovvero altri enti gestori competenti, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio, dovranno informare la locale Autorità Marittima e dovranno provvedere ad apporre uno o più cartelli monitori, ben
    visibili, con le caratteristiche di cui all’art. 1 punto 4, recante la seguente dicitura:
    ATTENZIONE
    BALNEAZIONE NON SICURA
    PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO
  4. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito con almeno 1 (uno) assistente ai bagnanti abilitato da una società/federazione riconosciuta ogni 80 metri di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere
    incrementato in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo. In tal caso, entrambi dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.
  5. Il servizio di assistenza e salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra strutture balneari e/o attività similari e/o spiagge libere contigue. In caso di servizio di assistenza e salvataggio organizzato in forma collettiva/associata, dovrà essere garantita la presenza di almeno un assistente ai bagnanti abilitato ogni 80 metri consecutivi di
    fronte mare o frazione. Il piano organico deve riportare:
  • le strutture e/o attività similari contigue per le quali sia condiviso il servizio;
  • il fronte mare di competenza illustrato su stralcio planimetrico;
  • l’ubicazione e le caratteristiche della postazioni di salvataggio e delle altre dotazioni obbligatorie;
  • le caratteristiche delle unità addette al salvataggio. Il piano organico deve essere richiesto ed autorizzato preventivamente dall’Ufficio
    Circondariale Marittimo di Agropoli e può comprendere tratti di spiaggia libera in accordo con i Comuni costieri ovvero altri enti gestori competenti.
  1. Nelle aree demaniali marittime ovvero presso strutture balneari e/o attività similari ove insistono piscine, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto per
    il mare dalla presente ordinanza.
  2. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate strutture di giochi acquatici, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione del Comune costiero ovvero altro ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e
    salvataggio, esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell’attivazione del servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione
    all’Autorità Marittima competente per territorio.

Postazioni di salvataggio

1 La postazione di salvataggio dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, in prossimità della prima fila di ombrelloni, in modo tale da avere la più ampia visuale possibile. Sono fatte salve diverse specifiche situazioni connesse alla morfologia costiera, per le quali sarà possibile posizionare la postazione di salvataggio in punti diversi a quelli mediani, al fine di consentire la migliore visuale. Di tale diverso posizionamento deve esserne data comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio. E’ data facoltà, inoltre, di installare nella postazione di salvataggio un idoneo, sicuro e stabile punto di osservazione sopraelevato dal piano spiaggia. Il predetto punto di osservazione dovrà essere obbligatoriamente installato nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi sullo specchio acqueo (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.). E’ onere del titolare/gestore assicurare la totale copertura visiva di tutto lo specchio acqueo di competenza.
2 Resta fermo che in caso di utilizzo di un ombrellone quale postazione di salvataggio, questo deve essere rigorosamente collocato in prima fila o più avanti (verso mare); deve altresì essere di colore rosso e recare la scritta “SALVATAGGIO” in bianco.
3 La postazione di salvataggio deve avere le seguenti DOTAZIONI:
a. binocolo;
b. un paio di pinne;
c. maschera e snorkel;
d. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. baywatch);
e. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante di colore rosso, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
f. bandiera bianca e bandiera rossa;
g. un pennone posto in posizione ben visibile dove issare le bandiere;
h. un megafono;
i. un natante idoneo al servizio salvataggio, pronto all’utilizzo e posizionato
all’interno della propria struttura balneare e/o attività similare nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio, in prossimità della battigia, recante la scritta “SALVATAGGIO” ed il nome della struttura balneare e/o attività similare a cui appartiene; lo stesso deve essere dotato di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale natante non deve essere, in alcun caso, destinato ad altri usi.
Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o di attività similari, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d’acqua dedicata al servizio di salvataggio, dovranno darne preventiva comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
– la moto d’acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare, su entrambi i lati, la scritta “SALVATAGGIO”;
– la moto d’acqua dovrà essere mantenuta sempre operativa/efficiente ed
impiegata esclusivamente per l’espletamento del servizio di assistenza e
salvataggio;
– il conduttore della moto d’acqua dovrà essere in possesso delle previste
abilitazioni per la condotta e per il salvamento;
– a bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore, dovrà esservi un’altra persona
abilitata al salvataggio;
– durante l’uscita in mare sia il conduttore che la persona abilitata al salvataggio,
dovranno indossare un giubbotto di salvataggio ed il casco protettivo;
– la moto d’acqua dovrà essere equipaggiata con una barella di salvataggio,
assicurata all’unità tramite sganci rapidi, omologata e certificata in ordine
all’idoneità al recupero/trasporto in mare.
Resta comunque fermo l’obbligo per il titolare/gestore di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza, costituendo l’impiego della moto d’acqua soltanto un’eventuale integrazione allo stesso.
4 Presso ogni struttura balneare e/o attività similare devono essere presenti due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare e/o attività similare cui appartengono.

Le strutture balneari, inoltre, dovranno avere:
a. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
b. tabella, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere da esporre, di seguito riportato, tradotto almeno in inglese, francese e tedesco:
• BANDIERA BIANCA: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è
attivo e che le condizioni meteo-marine sono idonee ai fini della balneazione;
• BANDIERA ROSSA: segnala che la balneazione è pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, ovvero per la mancanza del servizio di assistenza e salvataggio, o per situazioni di pericolo in genere per le quali si sconsiglia di fare il bagno.
c. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
d. un locale esclusivamente adibito al Primo Soccorso dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, posizionato all’interno della struttura balneare e/o attività similare, ovvero, nelle immediate vicinanze di essa, qualora autorizzato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli per specifiche situazioni/esigenze da valutarsi. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all’interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.
All’interno del locale esclusivamente adibito al primo soccorso devono essere tenute, pronte all’uso, le seguenti dotazioni:
– numero 3 (tre) bombolini individuali portatili di ossigeno terapeutico aventi una capienza consigliata di non meno di litri 3 e carichi a non meno di 150 bar, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, completi di riduttore di pressione, manometro di controllo ed adeguato sistema di erogazione in maschera, il tutto reperibile in commercio presso rivenditori autorizzati. Tali dotazioni dovranno essere sempre efficaci e pronte all’uso da parte del personale addetto;
– una dispositivo per la respirazione bocca a bocca;
– un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
– una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
– tre cannule oro-tracheali di cui una ad uso pediatrico;
– un tiralingua ed un apribocca.

Le regole per l’assistenza ai bagnanti

L’assistente bagnanti, ai sensi dell’articolo 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l’espletamento del proprio servizio, l’assistente bagnante deve essere sempre ed immediatamente individuabile anche tra i bagnanti. Durante il servizio, l’assistente bagnanti deve:

a. sorvegliare continuamente l’area di propria competenza assicurando la costante presenza in battigia/mare significando che non deve essere impiegato o impegnato in altre attività, ovvero, destinato ad altro servizio;
b. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta “SALVATAGGIO”;
c. essere dotato di un fischietto di tipo professionale;
d. avere al seguito il titolo abilitativo in corso di validità;
e. svolgere l’attività stazionando presso la propria postazione, ovvero, lungo la battigia di competenza, ovvero, a bordo del battello di salvataggio navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
f. conoscere l’esatta ubicazione di tutte le dotazioni di salvataggio e del materiale di primo soccorso presso la struttura balneare e/o attività similare ovvero spiagge libere ove espleta il servizio;
g. prima dell’orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvataggio, verificando l’esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui agli articoli 7 e 8 (con particolare attenzione all’unità destinata al salvataggio) verificando, per ogni dotazione, il posizionamento, la perfetta integrità, la possibilità di rapido utilizzo e la galleggiabilità;
h. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero, sinistro/incidente occorso in mare e sugli arenili. Inoltre, entro 24 ore dall’evento, avrà cura di trasmettere con ogni mezzo (fax, mail, ecc.) all’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, la “scheda di rilevazione incidenti”, di cui all’allegato B, curandone la compilazione in ogni parte;
i. prestare assistenza e primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri
compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
j. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
k. issare a seconda dei casi la prevista bandiera bianca o rossa provvedendo, se
necessario, ad effettuare i previsti avvisi di diffusione sonora;
l. in caso di pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo-marine o situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno, deve sempre e comunque garantire l’assistenza ai bagnanti stazionando nei punti di cui alla lettera e.;
m. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all’incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare/gestore della struttura balneare e/o attività similare.

Attività da svolgere durante la stagione balneare

La balneazione in prossimità delle zone costiere interdette, perché interessate da movimenti franosi, deve essere effettuata nel rispetto dell’ordinanza n. 33/2016 datata 30.05.2016 emanata a tal proposito dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione e mantenersi oltre il limite esterno dell’area interdetta.

  1. Le attività subacquee a scopo ludico-diportistico e la locazione e il noleggio, sono disciplinate con ordinanza n. 20/2016 datata 29.04.2016 e succ. modifiche e integrazioni emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.
  2. Le attività di diporto nautico (tra cui acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascenzionale, Kite-surf, wind-surf, banana boat, jetlev flyer, flyboard e altre attività similari) sono disciplinate con ordinanza n. 20/2016 datata 29.04.2016 e succ. modifiche e integrazioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.
  3. I limiti di navigazione cui devono attenersi le unità da diporto, comprese le tavole a vela, sono disciplinati dall’Ordinanza n. 38/2009, in data 09.04.2009, della Capitaneria di Porto di Salerno.
  4. L’esercizio della pesca marittima, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è consentito solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione nel rispetto delle Ordinanze in materia emanate dalla Capitaneria di Porto di Salerno ed in particolare dell’Ordinanza n. 27/08 datata 20.03.2008 (modificata con l’Ordinanza n. 57/08 del
    21.05.2008 e con l’Ordinanza n. 128/2017 del 17.11.2017).
  5. I comportamenti da tenere in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, o presunti tali, lungo gli arenili e in mare, sono fissati con ordinanza n. 53/07 in data 08/10/2007 emanata al riguardo dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina forza pubblica, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
  6. Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Agropoli (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici,
    processioni a mare, ecc.) deve essere disciplinato con apposita ordinanza di sicurezza da emanarsi a cura dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.
  7. Tutte le predette ordinanze sono consultabili alla pagina “ordinanze” del sito
    istituzionale www.guardiacostiera.it/Agropoli ovvero possono essere richieste
    direttamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.
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