La Corte Costituzionale: ”la legge Severino sul governatore De Luca era applicabile”

Redazione Infocilento

Respinto il ricorso del presidente della Regione Campania, il quale aveva posto questioni di legittimità costituzionale nei confronti della legge

Un’altra ‘tappa’ della vicenda giudiziaria del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha comunicato di aver deciso le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina della sospensione dalle cariche di consigliere regionale, di Presidente di Regione e di consigliere comunale, in applicazione del decreto legislativo 235 del 2012, cosiddetto decreto ‘Severino’. La questione inerente alla carica di Presidente di Regione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli, su sollecitazione del neo proclamato Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Egli infatti, in applicazione della normativa citata, era stato sospeso dalla carica con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Il De Luca si era quindi rivolto al Tribunale partenopeo, che gli ha consentito di insediarsi alla presidenza regionale sospendendo l’atto del Presidente del Consiglio con un provvedimento d’urgenza giustificato su una parvenza di illegittimità costituzionale del decreto ‘Severino’. Contro la decisione dei giudici napoletani si erano battuti, fra gli altri, esponenti del Movimento Cinque Stelle, difesi dall’avv. Stefania Marchese, e il coordinatore provinciale di SEL–Sinistra Italiana, Franco Mari, difeso dal prof. avv. Arnaldo Miglino. Quest’ultimo si dichiara assolutamente soddisfatto della decisione della Corte costituzionale, che ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate su impulso del De Luca, ritenendo in particolare che non vi è stato un eccesso di delega, che il carattere non sanzionatorio della sospensione esclude che sia stato leso il divieto di retroattività, e che la oggettiva diversità di status e di funzioni dei parlamentari rispetto ai consiglieri e agli amministratori degli enti territoriali non consente di configurare una disparità di trattamento. L’avv. Miglino spiega che la decisione, di cui i giudici napoletani dovranno prendere atto, potrebbe condurre a rilevanti conseguenze.

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