Il sindaco si ribella all’Ente Idrico Campano: lettera alla Regione e al Prefetto per ribadire il ‘no’

Comunicato Stampa

Ecco il testo della missiva del sindaco Giovanni Fortunato

Continua la ribellione del Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato al costituendo Ente Idrico Campano, in difesa delle autonomie locali. Con una missiva indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Al dott. Giuseppe Parente Commissario ad acta per l’adozione dell’atto di adesione del Comune di Santa Marina all’E.I.C e al Prefetto di Salerno, ribadisce la ferma obiezione ad un’azione anticostituzionale che sopprime l’autonomia dei singoli comuni a favore di apparati burocratici tenuti in piedi da nomine politiche a spese dei contribuenti.

Al sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli

Al dott. Giuseppe Parente
Commissario adacta per l’adozione dell’atto di adesione del Comune di Santa Marina all’E.I.C
urp@pec.atosele.it

Al sig. Prefetto
Ufficio territoriale del governo di
84100 SALERNO

Oggetto: Adempimenti commissariali di cui al decreto del presidente del Giunta regionale della Campania n. 154/2016. L.R. 15/2015 Adesione E.I.C.

A riscontro alla Vs nota registrata al prot. generale del comune al n. 8186 del 01 settembre u.s., si fa presente che l’attività sostitutiva del Consiglio Comunale, che la S.V. intende portare avanti è, a giudizio del sottoscritto, del tutto illegittima avendo il Consiglio Comunale nella seduta del 22.8. 2016 con atto n. 29, trasmessovi con nota pec n. 8139 del 30.8.2016, deliberato in merito agli adempimenti di cui all’oggetto. Consegue evidente che, allo stato, non si configura uno condizione d’inerzia che giustifica siffatta attività sostitutiva. Giova ricordare che l’intervento del commissario ad acta, con poteri sostitutivi, è consentito nei soli casi d’inerzia della pubblica amministrazione o per l’esecuzione di una sentenza giurisdizionale inottemperata. In riferimento poi al merito della decisione del Consiglio Comunale, si rammenta che la presupposizione di legittimità degli atti della pubblica amministrazione è costituzionalmente garantita ed è demandato, unicamente all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 113 della costituzione il potere di sindacato su tali atti. Ne consegue che l’intervento sostitutivo del commissario ad acta potrà essere giustificato e legittimo solo in caso di annullamento del deliberato da parte del giudice amministrativo e di inottemperanza da parte dell’Ente a tale giudicato.
Per quanto sopra esplicitato si chiede al Presidente della Regione Campania l’immediata revoca del decreto di nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti indicati in oggetto e, nel contempo, si diffida, nelle more, il Commissario stesso dal compiere atti ingiustificati e lesivi dell’autonomia dell’Ente.
Si fa presente che in mancanza sarà adita l’autorità giudiziaria competente per l’annullamento di tutti gli atti illegittimamente emessi e per la verifica di eventuali rilevanze penali di tali comportamenti.

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