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Agropoli, autovelox, Crispino chiarisce: le multe sono valide

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I verbali per eccesso di velocità, effettuati a seguito dei rilevamenti dell'autovelox installato sulla Sp430, tra gli svincoli Agropoli Nord e Sud, sono validi. A fare chiarezza sul caso è il comandante della polizia locale di Agropoli, il maggiore Maurizio Crispino. Negli ultimi giorni, infatti, si era diffusa la notizia secondo cui la taratura dell'apparecchio sarebbe stata fatta soltanto il 29 luglio, ben dieci giorni dopo l'entrata in funzione dell'autovelox. 

Crispino, però, ha precisato che "la prima taratura è del 14 luglio", soltanto la seconda, "effettuata per mero eccesso di scrupolo e che andava fatta entro un anno, è del 29 luglio. I verbali, pertanto, sono tutti validi". 

L'installazione di un sistema di controllo elettronico della velocità, però, continua a creare polemiche, alle quali risponde il primo cittadino Franco Alfieri: "Soltanto il 2% di chi ha percorso la Sp430 è stato multato", precisa il sindaco di Agropoli. "Voglio ricordare a chi non è d'accordo - aggiunge - che in quel posto pochi mesi fa abbiamo pianto quattro persone. Da quando c'è l'autovelox non ci sono stati incidenti. L'autovelox è un deterrente perché noi automobilisti abbiamo bisogno, attraverso la tasca, che qualcuno ci ricordi che bisogna rispettare le regole poiché, al di la delle condizioni della strada, il 95% degli incidenti sono causati dall'alta velocità e l'autovelox serve proprio a questo. Qualcuno può dire che l'abbiamo messo per fare cassa - conclude Alfieri - certo, la conseguenza è anche questa, ma se i cittadini rispettano le regole è un'applicazione inutile".

Ma quali sono allora i casi in cui è possibile contestare le sanzioni?

Quali sono allora le cause di nullità delle multe effettuate a seguito di contestazione tramite autovelox? Secondo Francesco Machina Grifeo de "Il Sole 24 ore", le ipotesi sono limitate:
 
- Il dispositivo va sempre segnalato ; 
 
- Non è necessario che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità sia indicato che la presenza dell'apparecchio era stata preventivamente segnalata, Cassazione ordinanza n. 680/2011;
 
- L'"elaborazione" della sanzione va fatta dai vigili: dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da "un agente preposto al servizio di polizia". Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785. I Supremi giudici hanno infatti accolto le doglianze dell'automobilista che lamentava la mancata partecipazione della polizia municipale nelle fasi di "elaborazione dell'accertamento";
 
Il comune aveva esternalizzato l'intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale. Così facendo, però, risultava "indimostrata" l'esistenza di quell'elemento "di certezza e legalità" che "solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino";
 
- In città rilevamenti solo su strade ad "alto scorrimento;
 
- L'omologazione dell'apparecchio non "scade" mai. Secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, "nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature";
 
- Non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell'autovelox. Dunque, l'attendibilità degli accertamenti effettuati non può ritenersi inficiata dalla assenza di controlli periodici. Non solo ma l'efficacia probatoria rimane sino a che non risulti accertato, in quanto dedotto ed espressamente provato, il mal funzionamento dello strumento, o il difetto di costruzione, installazione, Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496;
 
- Non necessaria la contestazione immediata. L'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti.

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